IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attuazione  degli  interventi  e delle provvidenze previste
dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente  "Interventi
a  favore  di  pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in
mare", e' autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 100.000.000.
   Tali  interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi
verificatisi in anni precedenti e per i quali sono  state  inoltrate,
ai sensi della legge regionale 1/1984, regolari istanze di contributo
non ancora concesso.
   Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni,
in termini di competenza e cassa, nello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio per l'esercizio 1989:
   (Omissis).