IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente "Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare", e' autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 100.000.000. Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della legge regionale 1/1984, regolari istanze di contributo non ancora concesso. Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989: (Omissis).