IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Definizione e finalita' del volontariato di protezione civile
 
   La  Regione  Abruzzo,  nell'ambito delle proprie competenze, e nei
limiti delle leggi dello  Stato  vigenti  in  materia,  e  di  quanto
previsto  dall'art.  2  della  legge regionale 14 maggio 1985, n. 37,
riconosce  l'opportunita'  di  disciplinare   i   rapporti   con   il
volontariato  di protezione civile, quale espressione di solidarieta'
umana  e  sociale,  tendente  alla  consapevole  e  sempre   maggiore
partecipazione del cittadino all'azione pubblica.
   Ai  fini  della  presente  legge,  si  intende per volontariato di
protezione civile l'attivita' prestata, senza  remunerazione  alcuna,
dai  cittadini  aderenti liberamente ad apposite associazioni, dotate
di personalita' giuridica, che agiscano senza scopo di lucro, e siano
capaci  di  assolvere  a  compiti di previsione e/o prevenzione degli
eventi calamitosi, o di soccorso al verificarsi di questi, e che tali
finalita' prevedono esplicitamente nei propri statuti.