IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione e finalita' del volontariato di protezione civile La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, e nei limiti delle leggi dello Stato vigenti in materia, e di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 37, riconosce l'opportunita' di disciplinare i rapporti con il volontariato di protezione civile, quale espressione di solidarieta' umana e sociale, tendente alla consapevole e sempre maggiore partecipazione del cittadino all'azione pubblica. Ai fini della presente legge, si intende per volontariato di protezione civile l'attivita' prestata, senza remunerazione alcuna, dai cittadini aderenti liberamente ad apposite associazioni, dotate di personalita' giuridica, che agiscano senza scopo di lucro, e siano capaci di assolvere a compiti di previsione e/o prevenzione degli eventi calamitosi, o di soccorso al verificarsi di questi, e che tali finalita' prevedono esplicitamente nei propri statuti.