IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1988, n. 73, e' cosi' sostituito: "Il centro recupero rapaci e selvatici e' autorizzato: a) ad avvalersi di strutture pubbliche e private particolarmente attrezzate e di personale qualificato; b) alla detenzione e affidamento ad enti, associazioni, istituti e musei di storia naturale, di selvaggina guarita, ma non in grado di riprendere la vita selvatica o di esemplari morti; c) a detenere medicinale e attrezzature medico-sanitarie necessarie alla cura e alla riabilitazione dei selvatici, nel rispetto della normativa vigente. Il contributo annuo di lire 50 milioni e' assegnato in favore del centro recupero Rapaci e selvatici, dalla giunta regionale dietro presentazione di un consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente. Solo per l'esercizio 1989, e' concesso un contributo finanziario di lire 25.000.000 per attivita' pregressa complessivamente svolta fino al 31 dicembre 1987".