IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della legge regionale 8 settembre 1988, n. 73, e' cosi'
sostituito:
   "Il centro recupero rapaci e selvatici e' autorizzato:
     a) ad avvalersi di strutture pubbliche e private particolarmente
attrezzate e di personale qualificato;
     b) alla detenzione e affidamento ad enti, associazioni, istituti
e musei di storia naturale, di selvaggina guarita, ma non in grado di
riprendere la vita selvatica o di esemplari morti;
     c)   a   detenere  medicinale  e  attrezzature  medico-sanitarie
necessarie  alla  cura  e  alla  riabilitazione  dei  selvatici,  nel
rispetto della normativa vigente.
   Il  contributo annuo di lire 50 milioni e' assegnato in favore del
centro recupero Rapaci e selvatici,  dalla  giunta  regionale  dietro
presentazione  di  un  consuntivo  delle  spese  sostenute  nel corso
dell'anno precedente.
   Solo  per  l'esercizio 1989, e' concesso un contributo finanziario
di lire 25.000.000 per attivita'  pregressa  complessivamente  svolta
fino al 31 dicembre 1987".