IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  4›  comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1977,
n. 24, e' modificato come segue:
   "Per  i compiti di ripopolamento l'ARAPIS gestisce impianti per la
produzione  della  selvaggina  in  cattivita'  o  in  campo   aperto,
utilizzando  le  attrezzature  della  Regione  che  ad  essa  vengono
affidate e quelle che vengono acquisite o impiantate direttamente con
i  fondi  stanziati nello stato di previsione della spesa del proprio
bilancio. Puo' altresi', a seguito di apposite  convenzioni,  gestire
attrezzature  di  proprieta'  dei  comuni  o  di province e stipulare
accordi con private aziende di allevamento al fine di acquisire,  con
le  necessarie  garanzie  di  qualita',  quantitativi  di  selvaggina
prodotti in cattivita', con priorita' per quella prodotta in  Italia,
necessari  al  ripopolamento,  non coperti dalla capacita' produttiva
degli impianti in gestione diretta.
   La   gestione  d'impianti  o  di  attrezzature,  acquistate  o  in
affidamento, devono essere autorizzate d'intesa  con  la  commissione
consiliare competente del consiglio regionale.