IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il 4 comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1977, n. 24, e' modificato come segue: "Per i compiti di ripopolamento l'ARAPIS gestisce impianti per la produzione della selvaggina in cattivita' o in campo aperto, utilizzando le attrezzature della Regione che ad essa vengono affidate e quelle che vengono acquisite o impiantate direttamente con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio. Puo' altresi', a seguito di apposite convenzioni, gestire attrezzature di proprieta' dei comuni o di province e stipulare accordi con private aziende di allevamento al fine di acquisire, con le necessarie garanzie di qualita', quantitativi di selvaggina prodotti in cattivita', con priorita' per quella prodotta in Italia, necessari al ripopolamento, non coperti dalla capacita' produttiva degli impianti in gestione diretta. La gestione d'impianti o di attrezzature, acquistate o in affidamento, devono essere autorizzate d'intesa con la commissione consiliare competente del consiglio regionale.