IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale, previsto per l'anno 1988 dall'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 38, e' integrato da un ulteriore stanziamento di lire 5.200.000.000. Al maggiore onere di lire 5.200.000.000, di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno 1989, introducendo le seguenti variazioni, per cassa e competenza, nello stato di previsione della spesa del Bilancio per il medesimo esercizio: capitolo 102441 denominato "Interventi per il credito agrario agevolato, assistenza tecnico economica alle cooperative, Titoli IV e V della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni e proroghe" - in dimunuzione: L. 5.200.000.000; capitolo 102464 denominato "Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole - interventi in conto capitale legge regionale 12 aprile 1988, n. 38" - in aumento: L. 5.200.000.000. La tabella prevista all'articolo 12 della legge regionale di Bilancio n. 14 recante le entita' degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa, inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entita' stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio, risulta del pari modificata con riferimento al capitolo 102.441.