IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Lo  stanziamento  di  lire  3.000.000.000  per contributi in conto
capitale, previsto  per  l'anno  1988  dall'articolo  6  della  legge
regionale  12  aprile  1988,  n.  38,  e'  integrato  da un ulteriore
stanziamento di lire 5.200.000.000.
   Al  maggiore  onere  di  lire  5.200.000.000, di cui al precedente
comma,  si  provvede,  per  l'anno  1989,  introducendo  le  seguenti
variazioni,  per  cassa e competenza, nello stato di previsione della
spesa del Bilancio per il medesimo esercizio:
    capitolo  102441  denominato  "Interventi  per il credito agrario
agevolato, assistenza tecnico economica alle cooperative, Titoli IV e
V   della  legge  regionale  3  giugno  1982,  n.  31,  e  successive
modificazioni e proroghe" - in dimunuzione: L. 5.200.000.000;
    capitolo   102464   denominato   "Interventi   in   favore  delle
cooperative e delle imprese agricole - interventi in  conto  capitale
legge   regionale   12   aprile   1988,  n.  38"  -  in  aumento:  L.
5.200.000.000.
   La  tabella  prevista  all'articolo  12  della  legge regionale di
Bilancio n. 14 recante le entita' degli  stanziamenti  di  competenza
dello  stato  di  previsione  della spesa, inerenti ai capitoli per i
quali la determinazione delle entita' stesse deve effettuarsi con  la
legge   annuale   di   bilancio,  risulta  del  pari  modificata  con
riferimento al capitolo 102.441.