IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  Abruzzo  contribuisce  all'attivita' di soccorso e di
ricostruzione a favore delle  popolazioni  dell'Armenia  colpite  dal
sisma  del  dicembre  1988,  con  lo  stanziamento  di un fondo di L.
100.000.000 (centomilioni).
   Gli interventi possono consistere in:
     a) collaborazione tecnica;
     b) fornitura di opere, beni e servizi;
     c) sussidi in denaro;
     d) interventi d'emergenza.
   L'attivita' di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle
lettere a), b) e c) e' effettuata secondo criteri metodologici  e  di
coordinamento,  definiti  in  seno  alla  conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni, di cui all'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400.