IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  le finalita' previste dalla legge regionale 24 dicembre 1982,
n. 95, concernente "Interventi per lo sviluppo  e  la  valorizzazione
delle  attivita'  ittiche  e  acquacoltura"  e' stanziata, per l'anno
1989, una ulteriore somma di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).
   Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni,
in termini di competenza e cassa, nello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
   (Omissis).
   La  partita  n. 12 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1989, e'
ridotta di L. 400.000.000.
   La  tabella prevista dall'art. 12 della legge regionale 8 febbraio
1989  n.  14  e'  corrispondentemente  variata   relativamente   allo
stanziamento del Cap. 142330.