IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95, concernente "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche e acquacoltura" e' stanziata, per l'anno 1989, una ulteriore somma di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni). Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio: (Omissis). La partita n. 12 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1989, e' ridotta di L. 400.000.000. La tabella prevista dall'art. 12 della legge regionale 8 febbraio 1989 n. 14 e' corrispondentemente variata relativamente allo stanziamento del Cap. 142330.