IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   L'art.  1  della legge regionale n. 31/1984 e' sostituito nel modo
seguente:
   "La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n.
308 del 29 maggio 1982 e successive modifiche ed integrazioni ed allo
scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica
energetica  nazionale  e  comunitaria  e  di  recepire   le   istanze
strategiche  in  tema  di  energia  provenienti  dai vari settori del
territorio regionale:
    promuove ed incentiva, nei settori di competenza, il contenimento
dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
    coordina  lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso
il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili sul suo
territorio  nella  salvaguardia  della  tutela  dell'ambiente e della
salute pubblica;
    promuove ed agevola, nell'ambito delle proprie competenze e per i
settori di  interesse  regionale,  indagini  conoscitive  concernenti
l'utilizzazione  razionale  dell'energia  e  lo  sviluppo delle fonti
rinnovabili;
    esprime,  attraverso  il  settore competente, pareri sui progetti
regionali attivabili con canali di stanziamenti regionali,  nazionali
e comunitari;
    definisce    i   programmi   e   le   attivita'   di   intervento
dell'osservatorio energetico permanente di cui all'art. 6.
   Le  norme  della  presente  legge  operano  in conformita' con gli
obiettivi  della  programmazione  nazionale  e  nel  rispetto   delle
direttive e leggi all'uopo emanate.
   Ai  fini  di  cui  sopra la regione si dotera' di idonei strumenti
conoscitivi e orientativi".