IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge L'art. 1 della legge regionale n. 31/1984 e' sostituito nel modo seguente: "La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 308 del 29 maggio 1982 e successive modifiche ed integrazioni ed allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica nazionale e comunitaria e di recepire le istanze strategiche in tema di energia provenienti dai vari settori del territorio regionale: promuove ed incentiva, nei settori di competenza, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili; coordina lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili sul suo territorio nella salvaguardia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica; promuove ed agevola, nell'ambito delle proprie competenze e per i settori di interesse regionale, indagini conoscitive concernenti l'utilizzazione razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili; esprime, attraverso il settore competente, pareri sui progetti regionali attivabili con canali di stanziamenti regionali, nazionali e comunitari; definisce i programmi e le attivita' di intervento dell'osservatorio energetico permanente di cui all'art. 6. Le norme della presente legge operano in conformita' con gli obiettivi della programmazione nazionale e nel rispetto delle direttive e leggi all'uopo emanate. Ai fini di cui sopra la regione si dotera' di idonei strumenti conoscitivi e orientativi".