IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  somma  stabilita dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre
1987, n.  98,  viene  definita,  a  partire  dall'anno  1989,  in  L.
150.000.000.
   Al maggior onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione,
per competenza e per cassa, del cap. 321920 dello stato di previsione
del corrente esercizio.
   Il  cap.  231581  del medesimo stato di previsione e' incrementato
dello stesso importo di L. 100.000.000 per competenza e per cassa.
   Negli   anni   successivi  la  spesa  gravera'  si  corrispondenti
capitoli.