IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La somma stabilita dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 98, viene definita, a partire dall'anno 1989, in L. 150.000.000. Al maggior onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione, per competenza e per cassa, del cap. 321920 dello stato di previsione del corrente esercizio. Il cap. 231581 del medesimo stato di previsione e' incrementato dello stesso importo di L. 100.000.000 per competenza e per cassa. Negli anni successivi la spesa gravera' si corrispondenti capitoli.