IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 1988, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Il nulla osta di cui il comma precedente puo' essere rilasciato per gli autobus acquistati con l'intervento delle provvidenze regionali solo fino al 31 luglio 1990". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 14 dicembre 1989 MATTUCCI