IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo, in virtu' di quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri stabilite dalla legislazione statale, favorisce il coinvolgimento delle societa' regionali alle attivita' di cooperazione dell'Italia Con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.). A tal fine assume le funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento per gli interventi previsti all'art. 2, della legge n. 49/1987, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'Amministratore Centrale competente e degli altri soggetti non governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione professionali, scientifiche, imprenditoriali e formative accumulate nel suo territorio. Le attivita' della Regione sono definite nei successivi art. 2 e 3 della presente legge.