IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  Abruzzo,  in virtu' di quanto disposto dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49, e nel rispetto delle funzioni di  coordinamento
del  Ministero  degli  affari  esteri  stabilite  dalla  legislazione
statale, favorisce il coinvolgimento delle  societa'  regionali  alle
attivita'  di cooperazione dell'Italia Con i Paesi in via di sviluppo
(P.V.S.).
   A  tal  fine  assume  le  funzioni di promozione, organizzazione e
coordinamento per gli interventi previsti all'art. 2, della legge  n.
49/1987,     con    l'obiettivo    di    mettere    a    disposizione
dell'Amministratore Centrale competente e degli  altri  soggetti  non
governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione
professionali, scientifiche, imprenditoriali e  formative  accumulate
nel suo territorio.
   Le attivita' della Regione sono definite nei successivi art. 2 e 3
della presente legge.