IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  24  della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, e' cosi'
sostituito:
   "I  Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento
del contributo mensile in favore  del  Fondo  di  Solidarieta'  nella
misura  del 4%, cosi' come previsto dall'art. 5 della legge regionale
13 settembre 1977, n. 61, dell'indennita' di carica mensile lorda  ad
essi spettante.
   Il  contributo  medesimo  e'  versato  al  capitolo 37207 di nuova
istituzione al Titolo III Cat. VII della parte Entrata  del  bilancio
regionale  denominato  "Introiti  per  ritenuta  indennita'  di  fine
mandato".
   L'indennita'  di  fine mandato a favore dei Consiglieri regionali,
prevista dal successivo art.  25  della  citata  legge  regionale  n.
41/1973, e' corrisposta a carico del consiglio regionale".