IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 24 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, e' cosi' sostituito: "I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento del contributo mensile in favore del Fondo di Solidarieta' nella misura del 4%, cosi' come previsto dall'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 61, dell'indennita' di carica mensile lorda ad essi spettante. Il contributo medesimo e' versato al capitolo 37207 di nuova istituzione al Titolo III Cat. VII della parte Entrata del bilancio regionale denominato "Introiti per ritenuta indennita' di fine mandato". L'indennita' di fine mandato a favore dei Consiglieri regionali, prevista dal successivo art. 25 della citata legge regionale n. 41/1973, e' corrisposta a carico del consiglio regionale".