IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Giunta  regionale  provvede  agli  aggiornamenti del limite di
reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/1978 per l'assegnazione
degli  alloggi  di  cui all'art. 1 della legge regionale 11 settembre
1986, n. 55, decisi dal Comitato per la  Programmazione  Economica  -
C.I.P.E.