IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/1978 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55, decisi dal Comitato per la Programmazione Economica - C.I.P.E.