IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione, allo scopo di consentire il perfezionamento delle richieste presentate dalle cooperative agricole, consorzi ed associazioni dei produttori, di cui all'art. 1 della legge regionale 38/1988 e dell'art. 1 della legge regionale 77/1989, proroga i termini di presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei benefici della stessa legge regionale 38/1988, nonche' la sottoscrizione dell'impegno sociale all'aumento di capitale sociale, di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge. Possono usufruire della proroga sopracitata i soggetti beneficiari che hanno presentato domanda entro i termini previsti dalla legge regionale 38/1988 nonche' quelli che hanno presentato domanda entro i 30 giorni successivi ai suddetti termini.