IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione,  allo  scopo  di  consentire il perfezionamento delle
richieste  presentate  dalle  cooperative   agricole,   consorzi   ed
associazioni  dei produttori, di cui all'art. 1 della legge regionale
38/1988 e dell'art.  1  della  legge  regionale  77/1989,  proroga  i
termini    di    presentazione    della   documentazione   necessaria
all'ottenimento dei benefici della stessa  legge  regionale  38/1988,
nonche'   la   sottoscrizione  dell'impegno  sociale  all'aumento  di
capitale sociale, di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione della presente legge.
   Possono usufruire della proroga sopracitata i soggetti beneficiari
che hanno presentato domanda entro i  termini  previsti  dalla  legge
regionale 38/1988 nonche' quelli che hanno presentato domanda entro i
30 giorni successivi ai suddetti termini.