IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Abruzzo  provvede a disciplinare, con la presente
legge,  l'immissione,  nei   ruoli   dell'"Istituto   Zooprofilattico
Sperimentale  dell'Abruzzo  e  del Molise G. Caporale di Teramo", dei
titolari  di  assegni  di  formazione  professionale,  conferiti  dal
Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  in  applicazione dell'art. 26
della legge 1 giugno 1977, n. 285, secondo le norme di principio e di
indirizzo contenute nella legge 18 gennaio 1989, n. 14.
   2. A tal fine, l'Istituto Zooprofilattico Sperimetale dell'Abruzzo
e  del  Molise  "G.  Caporale"  di  Teramo,   entro   trenta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  bandisce  esami di
idoneita' per i titolari di assegni di cui al primo comma.
   Hanno  titolo ad essere ammessi agli esami suddetti gli assegnisti
che, alla data dell'11 febbraio 1989, fruivano degli assegni medesimi
e   svolgevano   presso   l'Istituto   Zooprofilattico   Sperimentale
dell'Abruzzo e  del  Molise  "G.  Caporale"  di  Teramo,  l'attivita'
prevista dal programma di formazione professionale interessato, e che
posseggano i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego  e
quelli specifici eventualmente previsti nel regolamento del personale
dell'Istituto medesimo.  Si  prescinde  comunque  dal  requisito  del
limite di eta'.
   3.  Gli  esami  di  idoneita', di cui al primo comma, sono banditi
distintamente  per   ciascun   Settore   di   specializzazione,   con
riferimento   al   numero  dei  posti  individuati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1989, ed indicati
nella  tabella di equiparazione allegata alla presente legge, e nella
qualifica   funzionale   iniziale   corrispondente   alla   posizione
professionale    che    ha    dato    titolo   all'assegno,   secondo
l'equiparazione,  operata,  altresi',  nella  predetta   tabella   di
equiparazione  medesima,  con  i  livelli  retributivi  e  funzionali
previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del
20 maggio 1987, n. 270, e con le qualifiche previste dall'art. 21 del
regolamento organico dell'Istituto.