IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Abruzzo provvede a disciplinare, con la presente legge, l'immissione, nei ruoli dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale di Teramo", dei titolari di assegni di formazione professionale, conferiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in applicazione dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, secondo le norme di principio e di indirizzo contenute nella legge 18 gennaio 1989, n. 14. 2. A tal fine, l'Istituto Zooprofilattico Sperimetale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, bandisce esami di idoneita' per i titolari di assegni di cui al primo comma. Hanno titolo ad essere ammessi agli esami suddetti gli assegnisti che, alla data dell'11 febbraio 1989, fruivano degli assegni medesimi e svolgevano presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, l'attivita' prevista dal programma di formazione professionale interessato, e che posseggano i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e quelli specifici eventualmente previsti nel regolamento del personale dell'Istituto medesimo. Si prescinde comunque dal requisito del limite di eta'. 3. Gli esami di idoneita', di cui al primo comma, sono banditi distintamente per ciascun Settore di specializzazione, con riferimento al numero dei posti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1989, ed indicati nella tabella di equiparazione allegata alla presente legge, e nella qualifica funzionale iniziale corrispondente alla posizione professionale che ha dato titolo all'assegno, secondo l'equiparazione, operata, altresi', nella predetta tabella di equiparazione medesima, con i livelli retributivi e funzionali previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270, e con le qualifiche previste dall'art. 21 del regolamento organico dell'Istituto.