IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai sensi della legge regionale 12 settembre 1989, n. 83, la Regione procede all'acquisizione degli immobili al proprio patrimonio o alla alienazione degli stessi, sulla base della stima fatta dall'apposito comitato tecnico regionale di valutazione di cui ai successivi articoli della presente legge.