IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Ai  sensi  della  legge  regionale  12  settembre  1989, n. 83, la
Regione procede all'acquisizione degli immobili al proprio patrimonio
o  alla  alienazione  degli  stessi,  sulla  base  della  stima fatta
dall'apposito comitato tecnico regionale di  valutazione  di  cui  ai
successivi articoli della presente legge.