IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Delega 1. I Comuni e le province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali e/o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui all'art. 1 - lettere b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, cosi' come modificato dagli articoli 2 e 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198.