IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                                Delega
 
  1.  I  Comuni  e  le  province sono delegati a svolgere le funzioni
amministrative, trasferite alla  Regione  in  materia  di  interventi
conseguenti  a  calamita'  naturali  e/o  avversita'  atmosferiche di
carattere eccezionale, di cui all'art. 1 - lettere b), c) e d)  della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, cosi' come modificato dagli articoli 2
e 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198.