IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 viene soppresso e sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la consulta per l'emigrazione: a) sottopone all'approvazione del consiglio regionale il programma triennale di interventi; b) adotta annualmente apposito provvedimento per l'attuazione del proramma e presenta alla commissione consiliare competente, alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 11 maggio 1990 COLASANTO