(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98
                          del 5 giugno 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. La regione Puglia, in attuazione dei principi generali indicati
dallo Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni  e  in  armonia
con  la  risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n. 40/144 del 1985 sulla
protezione dei diritti umani e delle liberta'  fondamentali,  con  la
normativa   CEE,  con  le  iniziative  e  leggi  dello  Stato  e,  in
particolare, con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge  26
febbraio  1987,  n.  49, promuove iniziative rivolte a garantire agli
immigrati  extracomunitari  e  alle  loro  famiglie   condizioni   di
uguaglianza nel governo dei diritti civili con i cittadini italiani e
a rimuovere le cause che  ne  ostacolano  l'inserimento  nel  tessuto
sociale, culturale ed economico della Regione.
   2.  La  Regione,  in  particolare, promuove ogni azione volta alla
rimozione  e  al  superamento  delle  difficolta'  per  l'inserimento
sociale  dei  lavoratori  extracomunitari  e delle loro famiglie, nel
rispetto  della  loro  identita'   culturale;   realizza,   altresi',
interventi volti ad assicurare l'effettivo godimento del diritto allo
studio, alla formazione professionale, al  lavoro,  alle  prestazioni
socio-sanitarie e alla disponibilita' di idonea abitazione.