(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98 del 5 giugno 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Puglia, in attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e leggi dello Stato e, in particolare, con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza nel governo dei diritti civili con i cittadini italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione. 2. La Regione, in particolare, promuove ogni azione volta alla rimozione e al superamento delle difficolta' per l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, nel rispetto della loro identita' culturale; realizza, altresi', interventi volti ad assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio-sanitarie e alla disponibilita' di idonea abitazione.