IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nonche' dei decreti del Ministero della sanita' 2 marzo 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1984), decreto ministeriale 30 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 giugno 1984, supl. ord.), decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 25 maggio 1985), decreto ministeriale 11 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 1986), decreto ministeriale 28 agosto 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1987), decreto ministeriale 20 dicembre 1988 (Gazzetta ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989, suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'istituzione e le modalita' di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi classificati ai sensi dell'art. 2 della presente legge.