IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
  1.  In attuazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'art.  11  della
legge   11   novembre   1983,  n.  638  (Misure  urgenti  in  materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica  amministrazione  e
proroga di taluni termini), nonche' dei decreti del  Ministero  della
sanita'  2  marzo  1984 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1984),
decreto ministeriale 30 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14
giugno  1984,  supl.  ord.),  decreto  ministeriale  15  maggio  1985
(Gazzetta Ufficiale n. 122 del 25 maggio 1985), decreto  ministeriale
11  luglio  1986  (Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del 25 agosto 1986),
decreto ministeriale 28 agosto 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 206 del  4
settembre  1987),  decreto  ministeriale  20  dicembre 1988 (Gazzetta
ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989, suppl. ord. n.  1)  e  successive
modificazioni,  la  presente  legge  disciplina  l'istituzione  e  le
modalita' di gestione dell'elenco regionale delle  imprese  abilitate
alla fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi classificati
ai sensi dell'art. 2 della presente legge.