IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Contributo annuale 1. La Giunta Regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuale per le attivita' scientifiche del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con sede in Milano, in considerazione della rilevanza, per i propri fini istituzionali delle attivita' di studio, di ricerca scientifica, di documentazione di informazione bibliografica svolte dal Centro nelle materie di competenza regionale. 2. Il contributo di cui al precedente comma e' erogato annualmente, in unica soluzione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato.