IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                    SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
                         DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
   Dando  atto  che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto
dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della
Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza e
alla conseguente entrata in vigore della legge il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
Promozione    dell'insegnamento   complementare   degli   apprendisti
artigiani
   1.   Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale di bilancio,  la  Giunta  Regionale,  in  armonia  con  gli
obiettivi    della   programmazione   regionale   per   lo   sviluppo
dell'artigianato   e   la   formazione   professionale,    stabilisce
annualmente sulla base dello stanziamento di bilancio il monte ore di
insegnamento complementare a favore degli apprendisti  dipendenti  da
aziende  artigiane per il quale la regione intende assumere a proprio
carico l'onere dei contributi assicurativi.
   2.  Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma
e con i limiti in esso indicati, il Presidente della Giunta Regionale
o  l'assessore  competente,  se  delegato,  su conforme deliberazione
della  Giunta  Regionale  stipula  annualmente   con   gli   istituti
assicuratori  le  convenzioni  di  cui  all'art.  16  della  legge 21
dicembre  1978,  n.  845  "legge  quadro  in  materia  di  formazione
professionale".