IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 1. Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta Regionale, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale per lo sviluppo dell'artigianato e la formazione professionale, stabilisce annualmente sulla base dello stanziamento di bilancio il monte ore di insegnamento complementare a favore degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane per il quale la regione intende assumere a proprio carico l'onere dei contributi assicurativi. 2. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma e con i limiti in esso indicati, il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta Regionale stipula annualmente con gli istituti assicuratori le convenzioni di cui all'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "legge quadro in materia di formazione professionale".