la seguente legge:
 
                               Titolo 1
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                              Obiettivi
 
   1.  In applicazione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
e secondo quanto previsto dagli articoli 177 e 45 della Costituzione,
la  Regione, in conformita' agli obiettivi del programma regionale di
sviluppo  (PRS),  attua  interventi  nel   comparto   artigiano   per
sostenere, promuovere ed incentivare:
     a) la ricerca, l'assistenza tecnica, manageriale e di marketing,
il trasferimento di informazioni e la fruizione di servizi reali;
     b)   l'innovazione   tecnologica  nonche'  il  trasferimento  di
tecnologia;
     c)  la realizzazione di insediamenti mediante l'apprestamento di
aree attrezzate ed il recupero di strutture industriali in disuso con
particolare riferimento ai centri storici;
     d)  gli  investimenti  socio-economici,  agevolando  i  relativi
finanziamenti ed in particolare l'accesso al credito;
     e) il risanamento e la tutela ambientale;
     f)   la   commercializzazione   e  l'esportazione  dei  prodotti
artigiani;
     g) l'associazionismo;
     h)    la    formazione    imprenditoriale    e   l'aggiornamento
professionale, l'apprendistato e l'occupazione giovanile;
     i) le azioni straordinarie in caso di calamita' naturali.