la seguente legge: Titolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Obiettivi 1. In applicazione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e secondo quanto previsto dagli articoli 177 e 45 della Costituzione, la Regione, in conformita' agli obiettivi del programma regionale di sviluppo (PRS), attua interventi nel comparto artigiano per sostenere, promuovere ed incentivare: a) la ricerca, l'assistenza tecnica, manageriale e di marketing, il trasferimento di informazioni e la fruizione di servizi reali; b) l'innovazione tecnologica nonche' il trasferimento di tecnologia; c) la realizzazione di insediamenti mediante l'apprestamento di aree attrezzate ed il recupero di strutture industriali in disuso con particolare riferimento ai centri storici; d) gli investimenti socio-economici, agevolando i relativi finanziamenti ed in particolare l'accesso al credito; e) il risanamento e la tutela ambientale; f) la commercializzazione e l'esportazione dei prodotti artigiani; g) l'associazionismo; h) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale, l'apprendistato e l'occupazione giovanile; i) le azioni straordinarie in caso di calamita' naturali.