la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine dell'adeguamento alle direttive contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, all'art. 4, primo comma, della legge regionale 27 marzo 1990, n. 21 recante "Norme per la depubblicizzazione di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza" sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5. 2. Il punto a3) e' sostituito dal seguente: " a3) che l'attivita' dell'istituzione venga esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci che possono estrinsecarsi anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali". 3. Il punto b3) e' sostituito dal seguente: " b3) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata o dalla trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in vigore della presente legge non abbia beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni artistici e culturali e sia all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purche' queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente normativa". 4. I punti c 1) e c2) sono sostituiti dai seguenti: " c1) che l'attivita' istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficienza ed assistenza nell'ambito di una piu' generale finalita' religiosa"; " c2) che risulti collegata ad una confessione religiosa realizzata per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio". 5. Il punto f) e' soppresso. 6. Sempre per le finalita' di cui al primo comma, dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 21/90 e' aggiunto il seguente secondo comma. "2. Non possono in ogni caso essere considerate ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 1 della presente legge le istituzioni di assistenza e beneficienza gia' amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza od in questi concentrati, nonche' quelle istituzioni che non continuino a perseguire finalita' nell'ambito assistenziale".