la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine dell'adeguamento alle direttive contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990,  all'art.
4,  primo  comma,  della legge regionale 27 marzo 1990, n. 21 recante
"Norme  per  la  depubblicizzazione  di  Istituzioni   Pubbliche   di
Assistenza  e  Beneficienza"  sono  apportate le variazioni di cui ai
successivi commi 2, 3, 4, 5.
   2. Il punto a3) e' sostituito dal seguente:
   " a3) che l'attivita' dell'istituzione venga esplicata anche sulla
base delle prestazioni volontarie dei soci che possono  estrinsecarsi
anche   sotto   forma   di   contribuzioni   economiche  e  donazioni
patrimoniali".
   3. Il punto b3) e' sostituito dal seguente:
   " b3) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
provenienti da atti di liberalita' privata o dalla trasformazione dei
beni    stessi;    che   comunque   l'istituzione   nel   quinquennio
immediatamente precedente la data di entrata in vigore della presente
legge  non  abbia  beneficiato  di finanziamenti in conto capitale in
misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale,
fatta  esclusione  per  i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla
conservazione dei beni artistici  e  culturali  e  sia  all'acquisto,
costruzione,  ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a
servizi  socio-assistenziali,   purche'   queste   ultime   garantite
dall'accensione  di  specifici  vincoli  di  destinazione per i tempi
 
minimi previsti dalla relativa vigente normativa".
   4. I punti c 1) e c2) sono sostituiti dai seguenti:
   " c1) che l'attivita' istituzionale persegua indirizzi religiosi o
comunque inquadri l'opera di beneficienza ed  assistenza  nell'ambito
di una piu' generale finalita' religiosa";
   "   c2)   che  risulti  collegata  ad  una  confessione  religiosa
realizzata  per  il   tramite   della   designazione,   prevista   da
disposizioni  statutarie,  di  ministri  del culto, di appartenenti a
istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di  associazioni
religiose  ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso
come modo qualificante di gestione del servizio".
   5. Il punto f) e' soppresso.
   6.  Sempre  per  le finalita' di cui al primo comma, dopo il primo
comma dell'art. 4 della legge  regionale  n.  21/90  e'  aggiunto  il
seguente secondo comma.
   "2.  Non  possono  in  ogni  caso  essere  considerate ai fini dei
provvedimenti di cui all'art. 1 della presente legge  le  istituzioni
di  assistenza  e  beneficienza  gia' amministrate dai disciolti enti
comunali di assistenza  od  in  questi  concentrati,  nonche'  quelle
istituzioni  che  non  continuino  a perseguire finalita' nell'ambito
assistenziale".