la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  promuove  programmi integrati di recupero
edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente, pubblico e privato,
nonche'  di  ristrutturazione  edilizia ed urbanistica, in attuazione
del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n.  457  concernente  "Norme
per l'edilizia residenziale".
   2.  I  programmi  di  cui  al comma precedente, equiparati ad ogni
effetto ai piani di recupero del patrimonio  edilizio,  di  cui  alla
legge 5 agosto 1978, n. 457, sono finalizzati a:
     a)  perseguire  la  piu'  razionale utilizzazione del territorio
regionale e a migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti;
     b) riqualificare il tessuto urbanistico ed edilizio;
     c)   assicurare   il  coordinamento  delle  risorse  finanziarie
pubbliche e private.
   3.  I  programmi integrati di recupero, in ogni caso, non potranno
riguardare aree, definite come zona territoriale  omogenea  dall'art.
2,  lettera  C),  del  decreto  ministeriale  2  aprile 1968, n. 1444
recante disposizioni per l'attuazione della legge 6 agosto  1967,  n.
765  "Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150", libere da edificazioni,  nonche'  aree  agricole  prive  di
edificazioni  o  aree  a  colture  agricole  specializzate  ai  sensi
dell'art. 1, secondo comma,  lettera  b),  della  legge  regionale  7
 
giugno  1980,  n.  93  concernente  "Norme in materia di edificazione
nelle zone agricole".
   4.  L'approvazione  del  programma integrato da parte della Giunta
Regionale costituisce titolo  di  priorita'  per  l'assegnazione  dei
contributi di edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata.