la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56
 
   1. Le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni, trovano applicazione nel  territorio  della
Regione  con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.