IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Ha  preso  visione della deliberazione della Giunta provinciale n.
2535 del 7 maggio 1990 e
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
 
   L'allegato   A  del  regolamento  concernente  il  trattamento  di
missione  dei  dipendenti  provinciali  approvato  con  decreto   del
Presidente  della  Giunta Provinciale del 3 settembre 1985, n. 14, e'
sostituito con il seguente:
    1) Missioni entro il territorio della Regione Trentino-Alto Adige
in giorni lavorativi (art. 7, 1› comma):
      a) missione intera di 24 ore, 43.500 lire;
      b)  indennita'  oraria,  dalle  ore  8 alle ore 19, 1.820 lire,
dalle ore 19 alle ore 8, 2.900 lire;
    2)  Missioni  in  giorni  festivi  o in giorni non lavorativi e/o
missioni fuori dal  territorio  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
entro il territorio statale:
      a) missione intera di 24 ore, 69.600 lire;
      b) indennita' oraria, 2.900 lire;
    3) Missioni all'estero (art. 7, 3› comma), diarie stabilite per i
dipendenti statali in base al decreto ministeriale del 12 maggio 1983
e successive modifiche ed integrazioni:
      a)  missione  intera  di  24  ore  diaria  prevista dal decreto
ministeriale 12 maggio 1983;
      b)  indennita' oraria, 1/24 della diaria di cui a detto decreto
ministeriale;
    4) Importo massimo per il rimborso delle spese per il vitto
(art. 10, 1› comma):
      a) per il pranzo, 16.700 lire;
      b) per la cena 16.700 lire;
    5)  Importo  forfettario  (art. 7, 1› comma, rispettivamente art.
10, 2› comma), 12.100 lire;
    6)  Indennita' per percorsi compiuti a piedi (art. 11, 3› comma),
195 lire al chilometro.