IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Ha preso visione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2535 del 7 maggio 1990 e Decreta: Art. 1. L'allegato A del regolamento concernente il trattamento di missione dei dipendenti provinciali approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 3 settembre 1985, n. 14, e' sostituito con il seguente: 1) Missioni entro il territorio della Regione Trentino-Alto Adige in giorni lavorativi (art. 7, 1 comma): a) missione intera di 24 ore, 43.500 lire; b) indennita' oraria, dalle ore 8 alle ore 19, 1.820 lire, dalle ore 19 alle ore 8, 2.900 lire; 2) Missioni in giorni festivi o in giorni non lavorativi e/o missioni fuori dal territorio della Regione Trentino-Alto Adige, entro il territorio statale: a) missione intera di 24 ore, 69.600 lire; b) indennita' oraria, 2.900 lire; 3) Missioni all'estero (art. 7, 3 comma), diarie stabilite per i dipendenti statali in base al decreto ministeriale del 12 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni: a) missione intera di 24 ore diaria prevista dal decreto ministeriale 12 maggio 1983; b) indennita' oraria, 1/24 della diaria di cui a detto decreto ministeriale; 4) Importo massimo per il rimborso delle spese per il vitto (art. 10, 1 comma): a) per il pranzo, 16.700 lire; b) per la cena 16.700 lire; 5) Importo forfettario (art. 7, 1 comma, rispettivamente art. 10, 2 comma), 12.100 lire; 6) Indennita' per percorsi compiuti a piedi (art. 11, 3 comma), 195 lire al chilometro.