IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2242 del 23 aprile 1990; Decreta: E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione "Esercizio della rivalsa nei confronti degli assistiti nei convitti e strutture similari, titolari delle prestazioni economiche di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche" che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 19 giugno 1990 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990 Registro n. 13, foglio n. 95 ------------------------------------------------------- Regolamento di esecuzione: "Esercizio della rivalsa nei confronti degli assistiti nei convitti e strutture similari, titolari delle prestazioni economiche di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche". Art. 1. 1. I titolari delle pensioni, degli assegni ed indennita' di cui all'articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, sono tenuti a versare una quota parte degli stessi, fino alla differenza tra il loro ammontare complessivo ed un terzo dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogata dall'I.N.P.S., per tutto il periodo in cui sono ammessi nei convitti dei centri sociali o in analoghe strutture assistenziali gestite direttamente dalla Provincia, o con essa convenzionate. 2. La rivalsa di cui al comma 1 viene esercitata nei confronti dei frequentanti i convitti, le comunita' alloggio, gli alloggi protetti, i pensionati ed altre strutture o forme residenziali, gestite direttamente dal centro sociale o con esso convenzionate, compresi gli affidamenti ed i collocamenti familiari, ed i soggiorni fuori sede. Sono esclusi dalla rivalsa quanti usufruiscono di dette strutture e servizi a carattere diurno o saltuario - per non piu' di 5 giorni al mese - o in dipendenza della frequenza della scuola dell'obbligo. 3. La Giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps, stabilisce annualmente i limiti dell'ammontare della rivalsa, diversificati a seconda della permanenza dell'assistito nel convitto o struttura analoga, della compartecipazione dei familiari o loro incaricati all'assistenza e perseguendo i fini di promuovere le relazioni esterne dell'assistito. 4. Il comitato di gestione del centro sociale, nel rispetto dei limiti fissati nel comma 3, determina per ciascun assistito la quota della pensione, dell'assegno e dell'indennita' che va versata alla Provincia, in proporzione ai giorni di effettivo godimento delle prestazioni. Il centro sociale avvia le procedure per la riscossione delle somme dovute alla Provincia, dandone comunicazione all'ufficio finanze. Qualora il debitore non provveda al pagamento di quanto dovuto, l'ufficio finanze esperisce la procedura per l'incasso coattivo di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Gli enti ed associazioni, i quali gestiscono in convenzione con la Provincia convitti o analoghe strutture per soggetti portatori di handicaps, possono riscuotere direttamente dai propri assistiti, trattenendole, le somme dovute a titolo di rivalsa, da calcolarsi secondo i criteri del presente regolamento. La quota di spettanza del fornitore dei servizi convenzionati, va detratta dal contributo o concorso nella spesa dovuti dalla Provincia in base al rapporto convenzionale. 6. La quota parte della pensione, dell'assegno e dell'indennita' versata alla Provincia o al fornitore dei servizi convenzionati, non concorre alla formazione del reddito considerato ai fini del concorso nella spesa per l'accesso alle prestazioni e strutture assistenziali gestite direttamente dalla Provincia. 7. La riscossione della quota parte di spettanza della Provincia, o del fornitore dei servizi convenzionati, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ammissione nel convitto, o nelle analoghe strutture, anche convenzionate. Il centro sociale e il fornitore dei servizi convenzionati comunicano all'assistito, almeno bimestralmente, il prospetto delle somme dovute in base alle frequenze rilevate. Copia del prospetto va inviata all'ufficio affari amministrativi dei servizi per minorati.