IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'articolo  1,  comma  7, della legge provinciale 30 giugno
1983, n. 20;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 2242 del 23
aprile 1990;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  l'accluso  regolamento di esecuzione "Esercizio della
rivalsa nei  confronti  degli  assistiti  nei  convitti  e  strutture
similari,  titolari  delle  prestazioni  economiche di cui alla legge
provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e  successive  modifiche"  che  fa
parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 19 giugno 1990
 
                              DURNWALDER
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990
 Registro n. 13, foglio n. 95
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 Regolamento di esecuzione: "Esercizio della rivalsa nei confronti
   degli  assistiti nei convitti e strutture similari, titolari delle
   prestazioni economiche di cui alla  legge  provinciale  21  agosto
   1978, n. 46, e successive modifiche".
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  titolari delle pensioni, degli assegni ed indennita' di cui
all'articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978,  n.  46,  come
sostituito  dall'articolo  1 della legge provinciale 25 ottobre 1989,
n. 9, sono tenuti a versare una quota parte degli stessi,  fino  alla
differenza   tra   il   loro   ammontare   complessivo  ed  un  terzo
dell'ammontare della pensione  minima  dei  lavoratori  non  autonomi
erogata  dall'I.N.P.S.,  per tutto il periodo in cui sono ammessi nei
convitti dei centri sociali o  in  analoghe  strutture  assistenziali
gestite direttamente dalla Provincia, o con essa convenzionate.
   2. La rivalsa di cui al comma 1 viene esercitata nei confronti dei
frequentanti i convitti, le comunita' alloggio, gli alloggi protetti,
i  pensionati  ed  altre  strutture  o  forme  residenziali,  gestite
direttamente dal centro sociale o con  esso  convenzionate,  compresi
gli  affidamenti  ed  i  collocamenti familiari, ed i soggiorni fuori
sede.  Sono  esclusi  dalla  rivalsa  quanti  usufruiscono  di  dette
strutture  e servizi a carattere diurno o saltuario - per non piu' di
5 giorni al mese - o  in  dipendenza  della  frequenza  della  scuola
dell'obbligo.
   3.  La Giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per gli
interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps,  stabilisce
annualmente  i  limiti  dell'ammontare della rivalsa, diversificati a
seconda della permanenza  dell'assistito  nel  convitto  o  struttura
analoga,  della  compartecipazione  dei  familiari  o loro incaricati
all'assistenza e  perseguendo  i  fini  di  promuovere  le  relazioni
esterne dell'assistito.
   4.  Il  comitato  di gestione del centro sociale, nel rispetto dei
limiti fissati nel comma 3, determina per ciascun assistito la  quota
della  pensione,  dell'assegno  e dell'indennita' che va versata alla
Provincia, in proporzione ai  giorni  di  effettivo  godimento  delle
prestazioni.  Il centro sociale avvia le procedure per la riscossione
delle somme dovute alla Provincia, dandone comunicazione  all'ufficio
finanze.  Qualora  il  debitore  non  provveda al pagamento di quanto
dovuto,  l'ufficio  finanze  esperisce  la  procedura  per  l'incasso
coattivo di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   5. Gli enti ed associazioni, i quali gestiscono in convenzione con
la Provincia convitti o analoghe strutture per soggetti portatori  di
handicaps,  possono  riscuotere  direttamente  dai  propri assistiti,
trattenendole, le somme dovute a titolo  di  rivalsa,  da  calcolarsi
secondo i criteri del presente regolamento. La quota di spettanza del
fornitore dei servizi convenzionati, va  detratta  dal  contributo  o
concorso  nella  spesa  dovuti  dalla  Provincia  in base al rapporto
convenzionale.
   6.  La  quota parte della pensione, dell'assegno e dell'indennita'
versata alla Provincia o al fornitore dei servizi convenzionati,  non
concorre alla formazione del reddito considerato ai fini del concorso
nella spesa per l'accesso alle prestazioni e strutture  assistenziali
gestite direttamente dalla Provincia.
   7.  La riscossione della quota parte di spettanza della Provincia,
o del fornitore dei servizi convenzionati, decorre dal  primo  giorno
del  mese  successivo  a  quello  di ammissione nel convitto, o nelle
analoghe strutture, anche  convenzionate.  Il  centro  sociale  e  il
fornitore  dei servizi convenzionati comunicano all'assistito, almeno
bimestralmente,  il  prospetto  delle  somme  dovute  in  base   alle
frequenze rilevate. Copia del prospetto va inviata all'ufficio affari
amministrativi dei servizi per minorati.