IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Ha preso visione della deliberazione della Giunta provinciale n. 3950 del 10 luglio 1990 e Decreta: Modifiche al regolamento di esecuzione all'articolo 33, lettera b), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennita' da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per cause di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 agosto 1990 SAURER Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990 Registro n. 17, foglio n. 129 Art. 1. 1. Le indennita' rispettivamente gli importi di cni agli articoli 5, 7, 9 e 13 del regolamento di esecuzione all'articolo 33, lettera b), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennita' da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, sono fissati come segue: a) indennita' giornaliera di inabilita' temporanea, lire 50.000; b) retribuzione annua quale base di calcolo della determinazione della rendita annua per inabilita' permanente assoluta o parziale, lire 20.000.000; c) assegno mensile, integrativo della rendita, per l'assistenza personale continuativa in caso di inabilita' permanente assoluta nella misura di lire 421.000 mensili; d) assegno una tantum in caso di morte per infortunio in servizio o per causa di servizio agli aventi diritto, lire 1.685.000; e) competenza del presidente del consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi a rilasciare autorizzazioni ed a liquidare indennita' e spese fino a lire 3.000.000 per singola autorizzazione o rendiconto. 2. Gli importi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sostituiscono quelli indicati rispettivamente nell'articolo 5, comma 1, nell'articolo 7, commi 1 e 2, nell'articolo 9, comma 3, e nell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 23 del 26 novembre 1987.