IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Ha  preso  visione della deliberazione della Giunta provinciale n.
3950 del 10 luglio 1990 e
 
                               Decreta:
 
   Modifiche  al  regolamento  di esecuzione all'articolo 33, lettera
b), della legge regionale  20  agosto  1954,  n.  24,  per  la  parte
concernente  l'indennita'  da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel
caso di infortuni avvenuti in servizio o per cause di servizio, o  di
malattie contratte nell'adempimento del servizio, emanato con decreto
del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, 13 agosto 1990
 
                                SAURER
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990
 Registro n. 17, foglio n. 129
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le indennita' rispettivamente gli importi di cni agli articoli
5, 7, 9 e 13 del regolamento di esecuzione all'articolo  33,  lettera
b),  della  legge  regionale  20  agosto  1954,  n.  24, per la parte
concernente l'indennita' da corrispondersi ai vigili del  fuoco,  nel
caso  di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di
malattie contratte nell'adempimento del servizio, emanato con decreto
del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, sono
fissati come segue:
     a) indennita' giornaliera di inabilita' temporanea, lire 50.000;
     b) retribuzione annua quale base di calcolo della determinazione
della rendita annua per inabilita' permanente  assoluta  o  parziale,
lire 20.000.000;
     c)  assegno mensile, integrativo della rendita, per l'assistenza
personale continuativa in  caso  di  inabilita'  permanente  assoluta
nella misura di lire 421.000 mensili;
     d)  assegno  una  tantum  in  caso  di  morte  per infortunio in
servizio o per causa di servizio agli aventi diritto, lire 1.685.000;
     e)  competenza  del  presidente del consiglio di amministrazione
della cassa provinciale antincendi a rilasciare autorizzazioni  ed  a
liquidare  indennita'  e  spese  fino  a  lire  3.000.000 per singola
autorizzazione o rendiconto.
   2.  Gli  importi  di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
sostituiscono quelli indicati rispettivamente nell'articolo 5,  comma
1,  nell'articolo  7,  commi  1  e  2,  nell'articolo  9,  comma 3, e
nell'articolo 13, comma 1, del decreto del  Presidente  della  Giunta
provinciale n. 23 del 26 novembre 1987.