la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo, con la presente legge, intende istituire fitofarmacie (cioe' esercizi commerciali deputati esclusivamente alla vendita di presidi sanitari di impiego in agricoltura e delle attrezzature per la loro utilizzazione pratica), al fine di razionalizzare i controlli sull'impiego dei fitofarmaci per la tutela dell'ambiente e per la difesa dalla contaminazione alimentare.