la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Abruzzo,  con  la  presente  legge, intende istituire
fitofarmacie (cioe' esercizi commerciali deputati esclusivamente alla
vendita  di  presidi  sanitari  di  impiego  in  agricoltura  e delle
attrezzature  per  la  loro  utilizzazione  pratica),  al   fine   di
razionalizzare i controlli sull'impiego dei fitofarmaci per la tutela
dell'ambiente e per la difesa dalla contaminazione alimentare.