la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'Associazione  Regionale  Bambini  Down di Pescara e' concesso,
per  l'anno  1990,  con  provvedimento  della  Giunta  Regionale,  un
contributo  di  L.  50.000.000,  al fine di favorire il perseguimento
degli scopi previsti dall'Associazione medesima.