la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    La  regione  Abruzzo  riconosce  valida  l'opera  che  svolgono i
comitati provinciali, che fanno capo all'Unione nazionale mutilati ed
invalidi   per   servizio,  che  svolgono  attivita'  nel  territorio
regionale e rifinanzia a loro favore un contributo  per  la  gestione
delle proprie attivita'.