la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  contributo  previsto  dalla  legge  regionale  n. 89/87, di L.
80.000.000 e'  rifinanziato  per  l'anno  1990,  ed  e'  concesso  ai
comitati  provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti
e dispersi in guerra e dell'associazione nazionale vittime civili  di
guerra, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo
statuto delle associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali  fra
i comitati provinciali, con provvedimento della Giunta regionale.