la seguente legge: Art. 1. Il contributo previsto dalla legge regionale n. 89/87, di L. 80.000.000 e' rifinanziato per l'anno 1990, ed e' concesso ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo statuto delle associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali fra i comitati provinciali, con provvedimento della Giunta regionale.