la seguente legge: Art. 1. L'indennita' prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, e' determinata dal Presidente della Giunta Regionale sentito il Comitato Speciale per i Beni Ambientali. Se il trasgressore non accetta la misura dell'indennita' fissata a norma del comma precedente, la stessa indennita' e' determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti nominati uno dal Presidente della Giunta Regionale, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore. Il provvedimento conseguente alal pronuncia del Collegio dei Periti e' emesso dal Presidente della Giunta Regionale.