la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    L'indennita' prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, sulla protezione delle bellezze naturali,  e'  determinata  dal
Presidente  della Giunta Regionale sentito il Comitato Speciale per i
Beni Ambientali.
   Se il trasgressore non accetta la misura dell'indennita' fissata a
norma del comma  precedente,  la  stessa  indennita'  e'  determinata
insindacabilmente  da  un  collegio  di  tre  periti nominati uno dal
Presidente della Giunta Regionale,  l'altro  dal  trasgressore  e  il
terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
   Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.
   Il  provvedimento  conseguente  alal  pronuncia  del  Collegio dei
Periti e' emesso dal Presidente della Giunta Regionale.