la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le   certificazioni   relative   alle   analisi   di  tossicologia
industriale e chimico-fisiche ambientali, da effettuarsi nel rispetto
delle  norme  statali e regionali, possono essere rilasciate solo dai
Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.),  dai  Servizi
di  Prevenzione  e Igiene Ambientale delle UU.LL.SS.SS. e da Istituti
riconosciuti dallo Stato. Le relative analisi sono effettuate a norma
delle  disposizioni in vigore e secondo le metodiche ufficiali, o, in
loro carenza, secondo metodiche concordate con  l'Istituto  Superiore
di Sanita'.
   Le  istanze  devono  essere  presentate direttamente alla U.L.S.S.
competente per territorio ovvero alla struttura statale competente.
   Le   tariffe   relative   alle   certificazioni  rilasciate  dalle
UU.LL.SS.SS. sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
   La presente legge non comporta alcun onere a carico della Regione.