la seguente legge: Art. 1. Le certificazioni relative alle analisi di tossicologia industriale e chimico-fisiche ambientali, da effettuarsi nel rispetto delle norme statali e regionali, possono essere rilasciate solo dai Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.), dai Servizi di Prevenzione e Igiene Ambientale delle UU.LL.SS.SS. e da Istituti riconosciuti dallo Stato. Le relative analisi sono effettuate a norma delle disposizioni in vigore e secondo le metodiche ufficiali, o, in loro carenza, secondo metodiche concordate con l'Istituto Superiore di Sanita'. Le istanze devono essere presentate direttamente alla U.L.S.S. competente per territorio ovvero alla struttura statale competente. Le tariffe relative alle certificazioni rilasciate dalle UU.LL.SS.SS. sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale. La presente legge non comporta alcun onere a carico della Regione.