la seguente legge: Articolo unico Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari conseguente al rinnovo del consiglio regionale, secondo le modalita' fissate dall'art. 24 del regolamento interno, il personale ad essi assegnato resta in servizio presso le strutture dei gruppi medesimi per i quali prestavano servizio alla data del loro scioglimento, secondo le direttive dell'ufficio di presidenza. Nel caso di impossibilita' di ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento, l'ufficio di presidenza provvede ad assegnare il relativo personale agli uffici del consiglio ovvero a restituirlo alla giunta regionale, se da questa proveniente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 17 aprile 1990 MATTUCCI