la seguente legge: Art. 1. L'art. 31, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, e' sostituito dal seguente: "1. Tutti i termini previsti dalla presente legge sono termini perentori: gli stessi, pero', restano sospesi allo scioglimento dell'organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convalida degli eletti. La sospensione opera anche nel caso in cui vengano richieste integrazioni di atti o documenti, nonche' chiarimenti; in dette ipotesi la sospensione puo' operare solo una volta e per non piu' di 60 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, l'atto e' dichiarato improcedibile dall'Organo competente alla sua definizione e viene restituito al proponente assieme a tutti gli allegati grafici e normativi proposti".