la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  31,  comma 1, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18,
e' sostituito dal seguente:
   "1.  Tutti  i  termini  previsti dalla presente legge sono termini
perentori: gli  stessi,  pero',  restano  sospesi  allo  scioglimento
dell'organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convalida degli eletti.
   La  sospensione  opera  anche  nel  caso  in cui vengano richieste
integrazioni di atti  o  documenti,  nonche'  chiarimenti;  in  dette
ipotesi  la sospensione puo' operare solo una volta e per non piu' di
60 giorni, decorsi infruttuosamente i  quali,  l'atto  e'  dichiarato
improcedibile  dall'Organo  competente  alla  sua definizione e viene
restituito al proponente assieme  a  tutti  gli  allegati  grafici  e
normativi proposti".