la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. La presente legge, in attuazione della legge 595/85 e nel contesto del piano regionale di sviluppo, disciplina la programmazione sanitaria nella regione Abruzzo. 2. Le norme di programmazione sanitaria regionale sono composte da: a) la presente legge, che contiene le disposizioni precettive; b) i provvedimenti legislativi triennali di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni, contenenti le linee e criteri di riferimento per la programmazione sanitaria relativa a ciascun triennio; c) le delibere attuative dei provvedimenti legislativi; d) i piani attuativi zonali delle UU.LL.SS.SS. conformi ai provvedimenti legislativi ed alle delibere attuative. 3. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano socio-assistenziale particolareggiato, articolato per progetti-obiettivo, che tenda prioritariamente alla organizzazione delle attivita' di prevenzione. 4. Nel piano di cui al comma precedente sono individuate le risorse per il finanziamento degli interventi e il reperimento e/o l'assunzione del personale necessario, oltre che definiti gli interventi programmatici e stabiliti i criteri organizzativi che devono presiedere alla ripartizione delle competenze tra comuni ed U.L.S.S. nel rispetto della normativa vigente. 5. Con il piano socio-assistenziale particolareggiato e' istituito, presso ciascun distretto socio-sanitario, il "servizio di segretariato sociale", con compiti di coordinamento, stabiliti nel piano stesso.