la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
   1.  La  presente  legge,  in  attuazione  della legge 595/85 e nel
contesto   del   piano   regionale   di   sviluppo,   disciplina   la
programmazione sanitaria nella regione Abruzzo.
   2.  Le  norme  di programmazione sanitaria regionale sono composte
da:
     a) la presente legge, che contiene le disposizioni precettive;
     b)  i  provvedimenti  legislativi  triennali  di cui all'art. 55
della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e  successive  integrazioni,
contenenti  le  linee  e criteri di riferimento per la programmazione
sanitaria relativa a ciascun triennio;
     c) le delibere attuative dei provvedimenti legislativi;
     d)  i  piani  attuativi  zonali  delle  UU.LL.SS.SS. conformi ai
provvedimenti legislativi ed alle delibere attuative.
   3.  Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la
Regione  adotta  un  piano   socio-assistenziale   particolareggiato,
articolato  per  progetti-obiettivo,  che tenda prioritariamente alla
organizzazione delle attivita' di prevenzione.
   4.  Nel  piano  di  cui  al  comma  precedente sono individuate le
risorse per il finanziamento degli interventi e  il  reperimento  e/o
l'assunzione   del  personale  necessario,  oltre  che  definiti  gli
interventi programmatici e  stabiliti  i  criteri  organizzativi  che
devono  presiedere  alla  ripartizione delle competenze tra comuni ed
U.L.S.S. nel rispetto della normativa vigente.
   5.   Con   il   piano   socio-assistenziale  particolareggiato  e'
istituito, presso ciascun distretto socio-sanitario, il "servizio  di
segretariato  sociale",  con  compiti di coordinamento, stabiliti nel
piano stesso.