la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare le attivita' di pesca danneggiate dalle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico verificatesi nell'estate 1989, che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione dei prodotti ittici nella costa abruzzese e danni agli impianti ed alle attrezzature di pesca, attua un sistema di provvidenze in armonia con le norme dello Stato e della Comunita' economica europea e in conformita' del piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.