la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare le attivita' di
pesca  danneggiate  dalle  avverse  condizioni  ambientali  del  mare
Adriatico  verificatesi  nell'estate  1989,  che  hanno comportato la
mancata raccolta e  commercializzazione  dei  prodotti  ittici  nella
costa  abruzzese e danni agli impianti ed alle attrezzature di pesca,
attua un sistema di provvidenze in armonia con le norme dello Stato e
della   Comunita'  economica  europea  e  in  conformita'  del  piano
nazionale della pesca e dell'acquicoltura  previsto  dalla  legge  17
febbraio 1982, n. 41.