la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Abruzzo, per consentire il raggiungimento degli scopi
statutari, concede, per l'anno 1990, un contributo di  L.  20.000.000
(ventimilioni)  al  comitato  regionale  dell'Associazione  Nazionale
Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali.