la seguente legge: Art. 1. Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese e di assicurare idonei interventi di soccorso a turisti e frequentatori di montagne abruzzesi negli ormai frequenti casi di incidenti, la regione Abruzzo interviene a favore della delegazione regionale del Corpo nazionale soccorso alpino, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attivita' con mezzi piu' adeguati e personale altamente specializzato.