la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  fine  di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio
alpinistico abruzzese e di assicurare idonei interventi di soccorso a
turisti  e  frequentatori di montagne abruzzesi negli ormai frequenti
casi di incidenti, la  regione  Abruzzo  interviene  a  favore  della
delegazione regionale del Corpo nazionale soccorso alpino, allo scopo
di consentire il rafforzamento delle sue  attivita'  con  mezzi  piu'
adeguati e personale altamente specializzato.