la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo concede per l'anno 1990, con provvedimento della giunta regionale, alla sezione provinciale di L'Aquila della Associazione Nazionale privi della vista, per gli scopi previsti dello statuto dell'associazione medesima, un contributo di L. 10.000.000, da erogarsi alla predetta sezione.