la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Abruzzo  concede  per  l'anno 1990, con provvedimento
della giunta regionale, alla sezione provinciale  di  L'Aquila  della
Associazione  Nazionale  privi  della  vista,  per gli scopi previsti
dello  statuto  dell'associazione  medesima,  un  contributo  di   L.
10.000.000, da erogarsi alla predetta sezione.