la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo  comma  dell'articolo  unico  della  legge  regionale  9
settembre 1986, n.  47,  va  interpretato  nel  senso  che,  all'area
funzionale  della  sanita'  animale e igiene dell'allevamento e delle
produzioni animali rientrano tutte le  competenze  di  cui  al  comma
primo  dell'articolo  10),  lettere a) e c), della legge regionale 14
agosto 1981, n. 33,  mentre  le  attivita'  di  competenza  dell'area
funzionale  dell'igiene  della produzione e commercializzazione degli
alimenti di origine animale sono  quelle  previste  dall'articolo  10
della legge sopra richiamata.