la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 settembre 1986, n. 47, va interpretato nel senso che, all'area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali rientrano tutte le competenze di cui al comma primo dell'articolo 10), lettere a) e c), della legge regionale 14 agosto 1981, n. 33, mentre le attivita' di competenza dell'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale sono quelle previste dall'articolo 10 della legge sopra richiamata.