(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 20 giugno 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le societa' di giovani beneficiarie della legge regionale 63/86 che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi regionali per la prima occupazione, hanno diritto di godere dei benefici previsti dalla legge regionale 63/86 per un triennio dall'inizio delle attivita'.