(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17
                         del 20 giugno 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le  societa'  di  giovani beneficiarie della legge regionale 63/86
che non beneficiano di altre provvidenze previste da leggi  regionali
per  la  prima  occupazione,  hanno  diritto  di  godere dei benefici
previsti dalla legge regionale  63/86  per  un  triennio  dall'inizio
delle attivita'.