(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                       77 del 22 ottobre 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 
CON SENTENZA N. 437 DEL 26 SETTEMBRE 1990, HA DICHIARATO NON FONDATE
   LE   QUESTIONI   DI   LEGITTIMITA'  COSTITUZIONALE  SOLLEVATE  DAL
   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Principi e obiettivi
 
   1.  La  presente  legge  per  l'attuazione del diritto allo studio
universitario tende a realizzare un sistema integrato di  interventi,
partendo  da  un  pieno  e  razionale  utilizzo delle strutture e dei
servizi gia' esistenti, al fine di:
     a)   favorire   l'accesso   e   la   frequenza   dei   cittadini
all'Universita' ed agli Istituti post secondari di  cui  all'art.  3,
consentendo  in  particolare  ai  cittadini  di accertata capacita' e
privi o carenti di  mezzi  il  raggiungimento  dei  piu'  alti  gradi
dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
     b)  promuovere,  mediante  idonee attivita' di orientamento, uno
stretto raccordo  fra  qualificazione  universitaria  e  mercato  del
lavoro;
     c)   favorire   una   positiva   integrazione   fra  popolazione
studentesca e comunita' locale.
   2.  La  presente  legge  promuove altresi' la collaborazione degli
Enti  locali,  delle  Universita'  e  degli  Istituti  superiori   di
istruzione  della regione Emilia-Romagna all'esercizio delle funzioni
relative al  diritto  allo  studio  universitario  in  forme  atte  a
valorizzarne   il   ruolo   autonomo   e   a  consentire  la  fattiva
collaborazione di altri soggetti pubblici e privati interessati  alla
piena attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.
   3.   La   Regione  Emilia-Romagna  detta  le  presenti  norme  con
riferimento agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e sulla  base
della  legge  22  dicembre  1979, n. 642 e degli articoli 42 e 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.