IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 16 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - Interventi nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, forestale, faunistico e dell'acquacoltura. - 1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 6.000.000.000, in termini di competenza e di cassa, per la concessione di provvidenze a favore di investimenti nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, modificata dalla legge regionale 12 maggio l987, n. 24, con iscrizione al capitolo 8171 - di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1989 - denominato: 'Fondo per la concessione di provvidenze a favore di investimenti nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, localizzati nel territorio della Comunita' montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino'". 2. Per gli investimenti di cui al comma 1 sono concedibili contributi fino al 75 per cento della spesa ammissibile, elevabile fino al 90 per cento per investimenti di proprieta' pubblica. 3. Nelle zone della Comunita' montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'aumento di spesa conseguente alle prescrizioni connesse al vincolo medesimo e' ammissibile, nella realizzazione di strutture previa presentazione di variante, alle provvidenze di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, modificata dalla legge regionale 12 maggio 1987, n. 24, anche se tale aumento comporta il superamento dei limiti negli stessi articoli stabiliti.