IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  16  della  legge  regionale  18 agosto 1989, n. 25, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.   16.   -   Interventi  nei  settori  agricolo,  zootecnico,
agrituristico, forestale, faunistico e  dell'acquacoltura.  -  1.  E'
autorizzato  lo  stanziamento  di  lire  6.000.000.000, in termini di
competenza e di cassa, per la concessione di provvidenze a favore  di
investimenti   nei   settori   agricolo,  zootecnico,  agrituristico,
faunistico,  forestale  e  dell'acquacoltura,  ivi  compresi   quelli
previsti  dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985,
n. 40, modificata dalla legge regionale 12 maggio l987,  n.  24,  con
iscrizione  al  capitolo  8171  -  di  nuova istituzione nel bilancio
regionale dell'esercizio 1989 - denominato: 'Fondo per la concessione
di  provvidenze  a  favore  di  investimenti  nei  settori  agricolo,
zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura,
localizzati  nel territorio della Comunita' montana della Valnerina e
nei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino'".
   2.  Per  gli  investimenti  di  cui  al  comma  1 sono concedibili
contributi fino al 75 per cento della  spesa  ammissibile,  elevabile
fino al 90 per cento per investimenti di proprieta' pubblica.
   3. Nelle zone della Comunita' montana della Valnerina e dei comuni
di Ferentillo, Arrone, Montefranco  e  Polino  sottoposte  a  vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'aumento
di spesa conseguente alle prescrizioni connesse al  vincolo  medesimo
e' ammissibile, nella realizzazione di strutture previa presentazione
di variante, alle provvidenze di cui agli articoli 9 e 10 della legge
regionale  30 aprile 1985, n. 40, modificata dalla legge regionale 12
maggio 1987, n. 24, anche se tale aumento comporta il superamento dei
limiti negli stessi articoli stabiliti.