IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La legge regionale 3 giugno 1986, n. 21, e' cosi modificata:
    1)  al  quinto  comma dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno
1986, n. 21, la parola "sei" e' sostituita con "nove";
    2)  al  secondo comma dell'art. 28 i numeri degli articoli "6, 7,
8, 9, 10" sono sostituiti con "7, 8, 9, 10, 11".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 8 novembre 1990
 
                              MANDARINI