IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1.
 
   1.  Limitatamente  all'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal
comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 e dal
comma  1  dell'art.  1  della  legge  regionale 4 aprile 1990, n. 12,
nonche' dal comma 4 dell'art.  8  della  citata  legge  regionale  12
giugno  1989,  n.  17,  sono  ammissibili alle provvidenze le domande
pervenute all'Ente  di  sviluppo  agricolo  in  Umbria  entro  il  30
settembre  1990. Conseguentemente il termine ultimo per la formazione
della graduatoria di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale
12 giugno 1989, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
   2.  Sempre  limitatamente  all'anno  1990, alle domande presentate
dagli organismi associativi entro il 30 settembre  di  tale  anno  si
applicano  le  procedure  gia'  in  vigore  per le leggi regionali 30
giugno 1973, n. 30; 14 gennaio 1977, n. 5, art. 3, e 24 aprile  1979,
n. 17, art. 4.