la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 2 (Attribuzioni). - L'Ufficio Provveditorato-Economato provvede: a) all'ordinazione direta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalita' indicate nella presente legge; b) alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili; c) alla commissione e all'acquisto di libri e all'abbonamento a riviste e periodici; d) alla gestione della Cassa economale e dei magazzini; e) alla gestione degli automezzi, in conformita' dell'apposito Regolamento; f) alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonche' delle spese condominiali; g) alla fornitura, custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario; h) all'accensione con idoneo Istituto e al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili e immobili, nonche' contro i rischi eventualmente connessi con l'espletamento di particolari servizi; i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in conformita' dell'apposito regolamento; l) alla fornitura, manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio; m) alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale; n) alla sovraintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali; o) all'alienazione dei beni mobili, macchina e attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore Finanze, Demanio e Patrimonio; p) alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici; q) al pagamento di imposte, tasse e spese di registrazione di atti; r) al pagamento di indennita' di missione e al rimborso di spese di viaggio; s) al pagamento a favore di componenti di Commissioni, Comitati o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni di legge o da deliberazioni esecutive; t) agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale e conseguenti pagamenti. L'Ufficio Provveditorato-Economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale, nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge".