la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e' soppresso
e sostituito dal seguente:
   "Art.   2  (Attribuzioni).  -  L'Ufficio  Provveditorato-Economato
provvede:
     a) all'ordinazione direta delle urgenti forniture necessarie per
il funzionamento degli  Uffici  dell'Amministrazione  regionale,  nei
limiti e con le modalita' indicate nella presente legge;
     b) alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali,
telegrafiche  e  telefoniche,  per   la   stampa,   pubblicazione   e
riproduzione di atti, documenti, registri e simili;
     c)  alla commissione e all'acquisto di libri e all'abbonamento a
riviste e periodici;
     d) alla gestione della Cassa economale e dei magazzini;
     e)  alla  gestione degli automezzi, in conformita' dell'apposito
Regolamento;
     f)  alla  gestione  delle spese per riscaldamento, per utenza di
luce, forza motrice, acqua e gas, nonche' delle spese condominiali;
     g)  alla  fornitura,  custodia  e  distribuzione degli stampati,
degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;
     h)  all'accensione  con idoneo Istituto e al pagamento dei premi
annuali afferenti polizze di assicurazione contro i  rischi  relative
ai  beni  mobili  e  immobili,  nonche' contro i rischi eventualmente
connessi con l'espletamento di particolari servizi;
     i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con
spese a carico del bilancio regionale, in  conformita'  dell'apposito
regolamento;
     l)  alla  fornitura,  manutenzione  e  conservazione di mobili e
attrezzature per ufficio;
     m)  alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti
a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale;
     n)  alla sovraintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei
locali;
     o)  all'alienazione  dei  beni  mobili,  macchina e attrezzature
varie costituenti l'arredamento degli uffici  regionali,  comunicando
le variazioni al Settore Finanze, Demanio e Patrimonio;
     p) alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici;
     q)  al  pagamento  di imposte, tasse e spese di registrazione di
atti;
     r) al pagamento di indennita' di missione e al rimborso di spese
di viaggio;
     s)  al pagamento a favore di componenti di Commissioni, Comitati
o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni
di legge o da deliberazioni esecutive;
     t)  agli  adempimenti  per  la  pubblicazione di bandi di gara e
avvisi informativi al  pubblico  relativi  a  materia  di  competenza
regionale e conseguenti pagamenti.
   L'Ufficio Provveditorato-Economato attende, inoltre, ad ogni altro
compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale, nei  limiti  e
nei modi previsti dalla presente legge".