la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore al fondo stanziato nel bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario anche ad integrazione del Fondo Nazionale Trasporti. 2. Alla estinzione delle passivita' pregresse maturate al 31 dicembre 1989, valutate in lire 97 miliardi al netto di interessi bancari passivi si provvede mediante un piano pluriennale di rientro a partire dal 1990. Le passivita' pregresse riguardano: a) per tutte le aziende di pubblico trasporto locale, i contributi di esercizio spettanti ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 per la parte non coperta con gli interventi finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989; b) per le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario; i disavanzi di esercizio comunque non coperti a partire dall'anno 1983 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente ai servizi extraurbani di competenza regionale. Relativamente alle somme dovute alla data del 31 dicembre 1989 per i titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e per le quali le aziende creditrici intendano richiedere o abbiano gia' richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte di Istituti di credito, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare coi medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in surrogazione delle aziende interessate, la restituzione in rate costanti delle somme anticipate, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo per un periodo non inferiore a cinque anni e nel limite della spesa annua non superiore a lire 20 miliardi. 4. Gli importi corrisposti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente secondo comma per gli anni 1987, 1988, 1989 sono considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo Nazionale Trasporti.