la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in
deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 marzo 1982, n.  13,
la  Regione  interviene  finanziariamente nella gestione dei pubblici
servizi di trasporto  locale  mediante  contributi  di  esercizio  in
misura  complessiva  non  superiore  al  fondo stanziato nel bilancio
regionale di ciascun esercizio finanziario anche ad integrazione  del
Fondo Nazionale Trasporti.
   2.  Alla  estinzione  delle  passivita'  pregresse  maturate al 31
dicembre 1989, valutate in lire 97 miliardi  al  netto  di  interessi
bancari  passivi si provvede mediante un piano pluriennale di rientro
a partire dal 1990. Le passivita' pregresse riguardano:
     a)  per  tutte  le  aziende  di  pubblico  trasporto  locale,  i
contributi di esercizio spettanti ai sensi della legge  regionale  19
marzo  1982,  n.  13  per  la  parte  non  coperta con gli interventi
finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989;
     b)  per  le  aziende  municipalizzate  che gestiscono servizi di
trasporto pubblico locale in affidamento  precario;  i  disavanzi  di
esercizio comunque non coperti a partire dall'anno 1983 e certificati
dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  limitatamente  ai  servizi
extraurbani di competenza regionale.
   Relativamente alle somme dovute alla data del 31 dicembre 1989 per
i titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma  e  per  le
quali  le  aziende  creditrici  intendano  richiedere  o abbiano gia'
richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte  di
Istituti  di  credito, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare
coi medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in
surrogazione  delle  aziende  interessate,  la  restituzione  in rate
costanti delle somme anticipate, ad un tasso  non  superiore  al  14%
effettivo  annuo  per  un  periodo  non inferiore a cinque anni e nel
limite della spesa annua non superiore a lire 20 miliardi.
   4.  Gli  importi  corrisposti  ai  sensi delle lettere a) e b) del
precedente  secondo  comma  per  gli  anni  1987,  1988,  1989   sono
considerati   anticipazioni   delle  Regioni  rispetto  ad  eventuali
interventi dello Stato per i  medesimi  anni  in  aggiunta  al  Fondo
Nazionale Trasporti.